(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 36 del 22 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. In osservanza ai principi generali della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che stabilisce all'articolo 1, comma 1, il carattere pubblico di tutte le risorse idriche da salvaguardare e utilizzare secondo criteri di solidarieta', la Regione Campania, nell'attuazione di tali finalita', adotta programmi atti ad individuare il risparmio idrico secondo il dettato degli articoli 5 e 6 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e della direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991. 2. La presente legge delimita gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', adotta la convenzione tipo ed il relativo disciplinare nei rapporti tra gli Enti locali ed i soggetti gestori, disciplina le forme e le modalita' per il trasferimento al nuovo gestore del personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, aziende ed Enti, gia' adibito ai servizi idrici, acquedottistici, fognari e depurativi.