(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 36
                         del 22 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
 
  1. In osservanza ai principi generali della legge 5  gennaio  1994,
n.  36, che stabilisce all'articolo 1, comma 1, il carattere pubblico
di tutte le risorse idriche da  salvaguardare  e  utilizzare  secondo
criteri di solidarieta', la Regione Campania, nell'attuazione di tali
finalita',  adotta  programmi atti ad individuare il risparmio idrico
secondo il dettato degli articoli 5 e 6 della legge 5  gennaio  1994,
n. 36, e della direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991.
  2.  La  presente  legge  delimita  gli Ambiti territoriali ottimali
(ATO) per la gestione del servizio idrico integrato  secondo  criteri
di  efficienza, efficacia ed economicita', adotta la convenzione tipo
ed il relativo disciplinare nei rapporti tra gli  Enti  locali  ed  i
soggetti   gestori,  disciplina  le  forme  e  le  modalita'  per  il
trasferimento  al  nuovo  gestore  del  personale  appartenente  alle
amministrazioni  pubbliche,  aziende ed Enti, gia' adibito ai servizi
idrici, acquedottistici, fognari e depurativi.